IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni, ed
in  particolare,  l'art.  12-bis,   concernente   l'istituzione   del
Dipartimento «Casa Italia»; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici del 2016», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2020, con cui l'avv.  Giovanni  Legnini  e'  stato  nominato
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  dei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.  123,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.  156,   ed   in
particolare l'art. 9-duodetricies, il quale prevede, al comma 1,  che
il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016 di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n.  189
del 2016 «puo'  destinare  una  quota  fino  a  50  milioni  di  euro
dell'importo assegnato, ai sensi dell'art.  9-undetricies,  comma  1,
del presente decreto, alla contabilita' speciale di cui  all'art.  4,
comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un  programma  di
sviluppo volto  ad  assicurare  effetti  positivi  di  lungo  periodo
attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e
professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette
nonche' l'incremento dell'offerta  di  beni  e  servizi  connessi  al
benessere dei cittadini e delle imprese»; 
  Visto il successivo comma 2  del  citato  art.  9-duodetricies  del
decreto-legge n. 123 del 2019,  che  prevede  che,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, «e' istituita  una  cabina  di
regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il  compito
di definire il programma di sviluppo, che individua le  tipologie  di
intervento,  le  amministrazioni  attuatrici  e  la  disciplina   del
monitoraggio, della valutazione degli interventi  in  itinere  ed  ex
post e dell'eventuale revoca o rimodulazione  delle  risorse  per  la
piu' efficace allocazione delle medesime»; 
  Ritenuto di procedere all'istituzione  della  Cabina  di  regia  ai
sensi del citato art. 9-duodetricies, comma 2, del  decreto-legge  n.
123 del 2019, composta da nove membri, designati rispettivamente  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, dal Commissario  straordinario
del Governo per la  ricostruzione  nei  territori  interessati  dagli
eventi sismici verificatasi a far data  dal  24  agosto  2016,  dalla
Struttura  di  missione  per  il  coordinamento   dei   processi   di
ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
2009, dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  dal  Ministro  della
transizione ecologica, dal Ministro per l'innovazione  tecnologica  e
la transizione digitale, dal Ministro del turismo, dal Ministro della
cultura e dalla Conferenza unificata; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio  2021,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente  Roberto  Garofoli,
e' stata conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,  atti  e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Istituzione e compiti della Cabina di regia 
 
  1. Ai sensi dell'art. 9-duodetricies, comma 2, del decreto-legge 24
ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre 2019,  n.  156,  e'  istituita,  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per il rilancio turistico,
culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del
2016. 
  2. La Cabina di regia di cui al comma 1 ha il compito  di  definire
il programma di sviluppo di cui all'art. 9-duodetricies, comma 1, del
citato  decreto-legge  n.  123  del  2019,   volto   ad   assicurare,
nell'ambito dei territori colpiti  dagli  eventi  sismici  del  2016,
effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione  delle
risorse  territoriali,  produttive  e  professionali   endogene,   le
ricadute  occupazionali  dirette  e  indirette  nonche'  l'incremento
dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere  dei  cittadini,
da realizzare mediante: 
    a) interventi di adeguamento, riqualificazione e  sviluppo  delle
aree di localizzazione produttiva; 
    b) attivita' e programmi di promozione turistica e culturale; 
    c)  attivita'  di  ricerca,  innovazione   tecnologica   e   alta
formazione; 
    d) interventi per il sostegno delle attivita' imprenditoriali; 
    e) interventi per sostenere l'accesso al credito da  parte  delle
imprese, comprese le piccole e le micro imprese; 
    f) interventi  e  servizi  di  rete  e  di  connettivita',  anche
attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese. 
  3. Il programma di sviluppo individua le tipologie  di  intervento,
le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della
valutazione degli interventi in itinere ed ex post  e  dell'eventuale
revoca o rimodulazione delle risorse per la piu' efficace allocazione
delle medesime. 
  4. La  Cabina  di  regia  di  cui  al  presente  articolo  provvede
all'elaborazione del programma di sviluppo di cui al comma  2,  anche
avvalendosi del contributo di enti di  ricerca,  universita'  nonche'
delle organizzazioni sindacali e dei datori  di  lavoro  maggiormente
rappresentative.